Servizi

Lo Studio si occupa di tutte le tematiche di carattere notarile.

Ciascun soggetto interessato può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie, in forma cartacea o digitale, degli atti dal notaio stesso ricevuti o autenticati. Per il rilascio di copie è prevista la corresponsione dei relativi diritti ed onorari che saranno comunicati dallo studio a seguito della richiesta.

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La documentazione di cui sotto è indicata a titolo generale al fine di dare a chiunque fosse interessato una prima idea di quali documenti siano generalmente richiesti quando si vuole vendere, donare ed acquistare un immobile. Per tale ragione si invita sempre la clientela interessata a contattare lo studio per ricevere gratuitamente un primo e corretto inquadramento dell’operazione programmata (non solo civile ma anche fiscale):
il notaio, sulla base delle informazioni ricevute e visione dell’eventuale documentazione già prodotta, indicherà quale documentazione sia nel concreto necessaria produrre e potrà essere necessario fornire ulteriore o più specifica documentazione.

  • Copia atto di provenienza (atto notarile, dichiarazione di successione, ecc.)
  • Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato
  • Attestato di prestazione energetica
  • Documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • Stato civile e regime patrimoniale delle parti (comprovati dai certificati anagrafici)
  • Copia di eventuali contratti preliminari o proposte di acquisto già sottoscritte
  • Copia dei mezzi di pagamento (acconti, caparre, ecc.)
  • Copia dei mezzi di pagamento della mediazione e dati del mediatore
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  • copia atto di provenienza (atto notarile, dichiarazione di successione, ecc.)
  • documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • stato civile e regime patrimoniale delle parti (comprovati dai certificati anagrafici)
  • contatti della banca e del funzionario che segue la pratica
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  • documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • stato civile e regime patrimoniale delle parti (comprovati dai certificati anagrafici)
  • visura camerale della società
  • nel caso di atti costitutivi di società o enti: promemoria completo con tutti i dati necessari e copia dei mezzi di pagamento utilizzati per il versamento del capitale sociale (per la società di capitale)
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  • Documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • Visura camerale delle società o delle parti dell' atto
  • Atto di provenienza;
  • Licenze di autorizzazione e sanitarie per l' esercizio dell’azienda;
  • Elenco dei beni (il cd. inventario) che compongono l' azienda (macchinari, impianti, attrezzature vetture, ecc. ecc.), con indicazione dvalore dei singoli beni (nel caso di donazione di azienda)
  • Copia del contratto di affitto dell' immobile ove viene esercitata l' attività;
  • Attestato di prestazione energetica solo nel caso in cui l' affitto di azienda comprenda anche il subaffitto dei locali ove viene svolta lattività e non nel caso di subingresso nel contratto di affitto;
  • Nominativo e relativa qualifica dei dipendenti presenti in azienda (si ricorda che nel caso in cui siano complessivamente occupati più di dipendenti, ai sensi dell’art. 47 L. n. 428/1990, occorre esperire la procedura di consultazione sindacale di informazione preventiva alrappresentanze sindacali di categoria);
  • Contratti nei quali l' acquirente subentrerà, marchi e brevetti, indicare i relativi dati identificativi degli stessi;
  • Copie dei libretti di circolazione dei veicoli;
  • Certificato di insussistenza di debiti tributari e contestazioni in corso riferibile all’anno della cessione ed ai due anni precedenti previsdall’art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
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  • documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • estratto riassunto dell'atto di matrimonio
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  • documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • estratto riassunto dell'atto di matrimonio
  • copia atti di provenienza (atto notarile, dichiarazione di successione, ecc.)
  • copie dei libretti di circolazione nel caso di autoveicoli
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  • documenti di identità e codice fiscale delle parti e del defunto
  • estratto riassunto dell'atto di morte (non è sufficiente il certificato di morte);
  • testamento in originale
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  • documenti di identità e codice fiscale delle parti
  • visure catastali e atti di provenienza nel caso di procura a vendere o acquistare immobili
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  • Certificato di morte in carta libera per uso successione da richiedere in Comune;
  • Fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi e legatari (nell’ipotesi in cui il documento non recasse la residenza attuale comunicarla);
  • Estratto dell’atto di matrimonio del defunto (nell’ipotesi in cui il defunto fosse legalmente separato o divorziato portare copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio);
  • Stato di famiglia integrale del defunto in carta semplice per uso successione da richiedere in Comune.
  • NEL CASO DI PRESENZA DI IMMOBILI (per ciascun immobile):
    Schede catastali degli immobili caduti in successione (se non ne siete in possesso sarà lo studio a provvedere al loro reperimento);
    se gli immobili sono privi di rendita catastale si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio;
    Copia del titolo di provenienza (ovvero atto di acquisto da cui risulta la proprietà del defunto, come vendita, donazione, divisione, decreto giudiziale di trasferimento se acquistato all’asta, ecc.);
    se l’immobile è pervenuto per successione produrre copia della dichiarazione di successione;
    se la successione è regolata da un testamento, occorre anche copia del verbale di pubblicazione del testamento;
    se l’immobile è stato costruito daldefunto, deve essere prodotta copia del titolo di provenienza del suolo sul quale ha edificato.
    Nel caso in cui non siate in possesso di tali documenti sarà lo studio a provvedere al suo reperimento;
    Per i terreni edificabili accertare tramite un tecnico di fiducia il loro valore commerciale al fine di evitare futuri accertamenti di valore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
  • NEL CASO DI PRESENZA DI CONTI CORRENTI, LIBRETTI DI RISPARMIO, TITOLI DEPOSITATI PRESSO BANCHE (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari vari, ecc.)
    Certificazione della Banca indicante i rapporti intestati al defunto (con indicazione dei relativi estremi e valori) alla data del decesso (c.d. certificato di sussistenza).
  • NEL CASO DI CREDITI (come arretrati, rimborsi IRPEF ecc.)
    Nel caso di loro esistenza già accertata e quantificata, documento da cui risulta il credito, il relativo importo, nonchè gli estremi del debitore (per esempio l’ente che deve pagare).
  • NEL CASO DI AZIENDE, QUOTE DI SNC, SAS, SRL
    Visura camerale (in mancanza sarà lo studio a provvedere al suo reperimento);
    Situazione patrimoniale redatta (dal commercialista) con riferimento alla data di apertura della successione (ovvero la data della morte deldefunto), e con indicazione del complessivo valore patrimoniale (al netto dell’avviamento, non più tassabile) e del valore percentuale della quota
  • NEL CASO DI NAVI, IMBARCAZIONI, AEROMOBILI:
    Libretto di navigazione per le imbarcazioni; Certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi ed aeromobiliInformarsi sul prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità.
  • NEL CASO IL DEFUNTO ABBIA EFFETTUATO DONAZIONI IN VITA AGLI EREDI E/O LEGATARI (non rilevano eventuali donazioni fatte ad estranei):
    Copia degli atti di donazione.
  • NEL CASO IN CUI ALCUNO DEI CHIAMATI ABBIA RINUNCIATO ALL’EREDITA’:
    Copia dell’atto di rinunzia.
INFORMAZIONI UTILI -
PASSIVITA’ DEDUCIBILI
Gli eredi hanno diritto di detrarre dall’imposta di successione determinati debiti lasciati dal defunto, quali ad esempio:rate di mutuo, saldo di conto corrente negativo, cambiali, spese mediche e chirurgiche relative al defunto e sostenute negli ultimi sei mesi di vita (compresi i ricoveri, medicinali, protesi, ecc.), spese funerarie (deducibili quest’ultime in misura non superiore ad euro 1.032,91) N.B.:Si tenga presente peraltro che ciascun erede gode, in relazione al grado di parentela con il defunto, di una fascia di esenzione, la cd. franchigia, di modo che se il defunto lascia beni per un valore inferiore alla stessa è inutile portare tali passività in detrazione (così, ad esempio, in caso di trasferimento a ciascuno dei due figli ed al coniuge di valori inferiori ad 1 milione di euro ciascuno, non è dovuta alcuna imposta di successione, non rilevando pertanto eventuali detrazioni). Lo studio vi ragguaglierà sull’importo e misura di tali franchigie.
NEL CASO IN CUI AL DEFUNTO SPETTASSERO IN VITA DIRITTI DI USUFRUTTO
La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà (cd. consolidamento dell’usufrutto) non è soggetta ad imposte; in tal caso lo studio provvederà alla sola voltura catastale per la quale è necessario portare copia dell’atto di acquisto dell’usufrutto.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO TESTAMENTO, PRIMA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE OCCORRE PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
In caso di testamento pubblico, bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile, se il notaio non esercita più nel distretto;
 In caso di testamento olografo (ovvero quello scritto a mano dal defunto) può essere pubblicato dal nostro studio notarile; per vedere la documentazione necessaria per procedere alla pubblicazione del testamento olografo vai alla sezione Documenti necessari per atti – Pubblicazione di testamento.
NEL CASO IN CUI VI SIANO EREDI MINORI OCCORRE PROCEDERE ALL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO, PER QUALE SONO RICHIESTE LE SEGUENTI FORMALITA’
 Richiedere con ricorso al giudice tutelare l’autorizzazione per accettare l’eredità;
 Rendere con atto notarile la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio di inventario;
 Se del caso (nell’ipotesi in cui si voglia disporre di beni ereditari da parte del minore) redigere l’inventario e richiedere con ricorso al giudice tutelare l’autorizzazione per disporre.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO CASSETTE DI SICUREZZA
In tal caso prima di presentare la dichiarazione di successione occorre procede all’apertura della cassetta di sicurezza, allo scopo di redigerne con atto notarile l’inventario del contenuto ed inserirne il valore nella dichiarazione di successione. Se lo si è già fatto, portare copia del verbale di apertura della/e cassetta/e di sicurezza.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO AUTOMOBILI
Nel caso di autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi e/o legatari; a tal fine ci si può rivolgere ad un’agenzia automobilistica per l’intestazione agli eredi e/o legatari.
NEL CASO DI DENARO, CONTI CORRENTI, LIBRETTI DI RISPARMIO O ALTRI TITOLI DEPOSITATI IN BANCA
In tal caso per svincolare le somme la prassi bancaria richiede copia della dichiarazione di successione presentata e registrata, ovvero “Atto notorio” ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio”. Informarsi al riguardo presso la banca.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
 Su tutti gli immobili caduti in successione si paga l’imposta ipotecaria (per la trascrizione) pari al 2% e l’imposta catastale (per la voltura) pari all’1%, sui valori catastali. Tali imposte sono invece applicate in misura fissa (200,00 + 200,00) quando l’erede o, in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per procedere all’acquisto della prima casa (ovvero, la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile o si obblighi a trasferirla entro 18 mesi; non abbia altre abitazioni nello stesso Comune; non abbia altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima casa). In tal caso l’erede non può vendere prima dei 5 anni, altrimenti decade dal beneficio e deve corrispondere l’imposta risparmiata, una penale pari al 30% di tale imposta e gli interessi. Scarica in Pdf